Il congedo di maternità obbligatoria
Le norme sulla protezione delle lavoratrici madri (L. 1204/1971, D.P.R. 1026/1976 e legge di riforma dei congedi parentali, L. 53/2000, entrata in vigore il 28.3.2000) riunite e coordinate nel D.Lgs. 151/2001 (T.U. delle disposizioni in materia di maternità, paternità e congedo parentale) e successive modificazioni e integrazioni (da ultimo, D.Lgs. 105/2022), prevedono una duplice tutela:
- una di tipo normativo con l’obiettivo di preservare l’integrità della salute della donna e del bambino con particolare attenzione ai portatori di handicap;
- una di tipo economico basata sulla garanzia di un certo trattamento economico che viene erogato durante i periodi di assenza dal lavoro da parte della lavoratrice e/o dal padre lavoratore.
La tutela viene realizzata, principalmente, garantendo alla lavoratrice un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (congedo di maternità), uno facoltativo a discrezione della lavoratrice (congedo parentale), una serie di permessi retribuiti e/o di aspettative non retribuite finalizzati all’assistenza e alla cura del bambino.
Il padre ha diritto a proprio congedo e, in determinate situazioni, può sostituirsi alla madre.
Aggiornata al 14 novembre 2022
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ASTENSIONE OBBLIGATORIA
Quali sono i periodi coperti dal congedo di maternità obbligatorio?
Secondo l’art. 16 del D.Lgs. 151/2001, è vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'art. 20 (congedo flessibile);
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'art. 20 (congedo flessibile);
d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi.
In alternativa a quanto sopra, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Cosa succede in caso di interruzione della gravidanza?
Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.
Quando può essere sospesa la fruizione del congedo di maternità?
In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità per il periodo di cui all’art. 16, c. 1, lettere c) e d), D.Lgs. 151/2001 e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino.
Il diritto di cui sopra può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell’attività lavorativa.
Quando può essere disposta l’astensione anticipata di maternità?
Il divieto di adibire al lavoro le donne è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.
Motivi validi per l’astensione anticipata sono:
a) gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza (l’astensione è disposta, entro 7 giorni dall’istanza della lavoratrice, dall’ASL in via esclusiva. All’ASL spetta anche l’adozione del provvedimento finale di autorizzazione, precedentemente di competenza ITL;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino (l’astensione è disposta d’ufficio o su istanza della lavoratrice dalla ITL);
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni (l’astensione è disposta d’ufficio o su istanza della lavoratrice dalla ITL).
Quali enti possono autorizzare l’astensione anticipata per gravi motivi?
L'Ispettorato territoriale del lavoro (ITL) e la ASL possono disporre, l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione obbligatoria (2 mesi prima del parto) o fino ai periodi di astensione di cui all’art. 7, c. 6 (lavori vietati), e all’art. 12, c. 2 (sicurezza – fino a 7 mesi di età del figlio), del D.Lgs. 151/2001, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dai medesimi organismi.
Cos’è il congedo flessibile?
Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Quando deve essere inoltrata la domanda di maternità obbligatoria all’INPS?
La domanda telematica va inoltrata prima dell’inizio del congedo di maternità e, in ogni caso, non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all’indennità.
L'INPS (msg. 1738/2019) ha precisato che nel caso in cui la lavoratrice si avvalga della possibilità di lavorare fino alla data del parto, la domanda di maternità deve essere presentata prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto e comunque mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile (pena la prescrizione del diritto all'indennità) ed esclusivamente per via telematica o direttamente sul sito web istituzionale (con SPID o CNS o CIE) o tramite patronato oppure tramite contact center. La documentazioni sanitarie necessaria per poter fruire del congedo di maternità esclusivamente dopo il parto devono essere prodotte, alla Sede competente, in originale ed in busta chiusa recante la dicitura "contiene dati sensibili".
Qual è il trattamento economico riconosciuto alla lavoratrice in congedo?
Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, fatta salva la possibilità per la contrattazione collettiva di prevedere percentuali di maggior favore.
I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.
Come si calcola l’indennità di maternità?
Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità, per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità.
Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice.
Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per le indennità economiche di malattia.
Per retribuzione media globale giornaliera si intende l'importo che si ottiene dividendo per trenta l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo. Qualora le lavoratrici non abbiano svolto l'intero periodo lavorativo mensile per sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto per interruzione del rapporto stesso o per recente assunzione si applica quanto previsto alla lettera c) sotto riportata.
Nei confronti delle operaie dei settori non agricoli, per retribuzione media globale giornaliera s'intende:
a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per la effettuazione di ore di lavoro straordinario, l'orario medio effettivamente praticato superi le otto ore giornaliere, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero dei giorni lavorati o comunque retribuiti;
b) nei casi in cui, o per esigenze organizzative contingenti dell'azienda o per particolari ragioni di carattere personale della lavoratrice, l'orario medio effettivamente praticato risulti inferiore a quello previsto dal contratto di lavoro della categoria, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il quoziente ottenuto per il numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal contratto stesso. Nei casi in cui i contratti di lavoro prevedano, nell'ambito di una settimana, un orario di lavoro identico per i primi cinque giorni della settimana e un orario ridotto per il sesto giorno, l'orario giornaliero è quello che si ottiene dividendo per sei il numero complessivo delle ore settimanali contrattualmente stabilite;
c) in tutti gli altri casi, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso.
Per il periodo di congedo è previsto il versamento di contribuzione previdenziale?
Sì, è versata la contribuzione figurativa. Per i periodi di congedo di maternità, non è richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.
Quali sono i canali telematici utilizzabili per l’invio della domanda?
Le domande di congedo parentale devono essere presentate obbligatoriamente attraverso uno dei seguenti canali:
- WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite le proprie credenziali SPID, CIE e CSN attraverso il portale dell’Istituto – servizio di “Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito”;
- Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
- Contact Center Multicanale – attraverso il numero verde 803164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante).
Quali sono gli effetti sul rapporto di lavoro dell’astensione obbligatoria?
Il periodo di astensione obbligatoria è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima, alla gratifica natalizia e alle ferie. Oltre a questi istituti vanno aggiunti: le altre eventuali mensilità, le ex festività, la riduzione di orario, il TFR, gli scatti di anzianità e altri istituti legati all’anzianità di servizio.
Il periodo di astensione obbligatoria è utile per maturare il diritto di precedenza alla riassunzione dopo la cessazione di un contratto a termine (D.Lgs. 81/2015). Le assenze sono, inoltre, da considerare utili ai fini della progressione di carriera, a condizione che i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti, come per esempio la frequenza a corsi di formazione professionale.
Quali sono i diritti della lavoratrice in caso di decesso del bambino?
Nel caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.
La lavoratrice che intende avvalersi di detta facoltà è tenuta a presentare all’INPS il certificato di morte del bambino o, in alternativa, la dichiarazione sostitutiva (INPS, circ. 139/2011).
Il congedo obbligatorio spetta anche nel caso di adozione o affidamento?
Sì, il congedo di maternità spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore.
In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.
In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.
La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all'estero, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità.
L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero della lavoratrice.
Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di tre mesi.
Quali sono le ipotesi in cui il congedo di maternità spetta al padre?
Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
Nella fattispecie in esame, si applicano le disposizioni economiche e normative previste per la madre.
Le disposizioni di cui sopra si applicano anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma avente diritto alla relativa indennità.
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