Il congedo di maternità obbligatoria

Le norme sulla protezione delle lavoratrici madri (L. 1204/1971, D.P.R. 1026/1976 e legge di riforma dei congedi parentali, L. 53/2000, entrata in vigore il 28.3.2000) riunite e coordinate nel D.Lgs. 151/2001 (T.U. delle disposizioni in materia di maternità, paternità e congedo parentale) e successive modificazioni e integrazioni (da ultimo, D.Lgs. 105/2022), prevedono una duplice tutela:

  • una di tipo normativo con l’obiettivo di preservare l’integrità della salute della donna e del bambino con particolare attenzione ai portatori di handicap;
  • una di tipo economico basata sulla garanzia di un certo trattamento economico che viene erogato durante i periodi di assenza dal lavoro da parte della lavoratrice e/o dal padre lavoratore.

La tutela viene realizzata, principalmente, garantendo alla lavoratrice un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (congedo di maternità), uno facoltativo a discrezione della lavoratrice (congedo parentale), una serie di permessi retribuiti e/o di aspettative non retribuite finalizzati all’assistenza e alla cura del bambino.

Il padre ha diritto a proprio congedo e, in determinate situazioni, può sostituirsi alla madre.

Aggiornata al 14 novembre 2022

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