L’Assegno unico e universale
Il Parlamento italiano, con la legge n. 46/2021, ha delegato al Governo il compito di adottare uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.
Il provvedimento del Governo che ha dato attuazione alla predetta legge delega, è il decreto legislativo n. 230 del 21 dicembre 2021 che, a decorrere dal 1° marzo 2022, istituisce l’assegno unico e universale per i figli a carico (denominato anche AUU). Si tratta, nella fattispecie, di un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, e più precisamente tenendo conto dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Aggiornata al 9 novembre 2022
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EROGAZIONE DELL’ASSEGNO UNICO
Come viene corrisposto ai genitori richiedenti l’AUU?
L’assegno viene erogato dall’INPS attraverso le seguenti modalità:
a) accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice IBAN aperto presso prestatori di servizi di pagamento operanti in uno dei Paesi dell’area SEPA. Gli strumenti di riscossione dell’assegno sono i seguenti: conto corrente bancario; conto corrente postale; carta di credito o di debito dotata di codice IBAN; libretto di risparmio dotato di codice IBAN;
b) consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;
c) accredito sulla carta di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 4/2019, per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza.
Lo strumento di riscossione dotato di IBAN deve essere intestato/cointestato al beneficiario della prestazione. L’INPS (circ. 23/2022) fa presente resta salva l’ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace, nel quale caso lo strumento di riscossione può essere intestato/cointestato al tutore, oltre che al genitore medesimo.
L’IBAN indicato nella domanda deve essere quello del richiedente l’AUU?
L'INPS, in data 31 gennaio 2022, ha pubblicato un comunicato stampa specificando che per ricevere l’assegno è necessario che:
- Il titolare del conto corrente identificato dal codice IBAN specificato nella domanda sia il richiedente dell’assegno unico. L’INPS non potrà accreditare l’assegno sul conto corrente di una persona differente da chi presenta la domanda. È possibile comunque chiedere l’accredito dell’assegno unico su un conto corrente cointestato al beneficiario che ha presentato la domanda. Non è sufficiente essere delegati alla riscossione.
- Il codice fiscale del richiedente sia esattamente corrispondente a quello che risulta all’Istituto di Credito come codice fiscale del titolare del conto corrente su cui si chiede l’accredito.
- Il conto corrente su cui si chiede l’accredito dell’assegno unico sia effettivamente attivo e correttamente intestato (o cointestato) al richiedente la prestazione.
Quali sono le misure a sostegno della famiglia che verranno abrogate con l’entrata in vigore dell’AUU?
Con effetto dal 1° gennaio 2022 è abrogato il premio di natalità o per l’adozione del minore (art. 1, c. 353 L. 232/2016).
Dal 1° gennaio 2022 è abrogato il Fondo per il sostegno alla natalità volto a favorire l’accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari (Art. 1, cc. 348-349 L. 232/2016).
Con effetto dal 1° marzo 2022, è abrogato l’assegno per i nuclei familiari numerosi concesso dai Comuni che verrà ancora riconosciuto solo per le mensilità di gennaio e febbraio 2022 (Art. 65 L. 448/1998).
Con effetto dal 1° marzo 2022, cesseranno di essere riconosciuti gli ANF per i nuclei familiari con figli e orfanili (art. 2 D.L. 69/1988) e gli assegni familiari (DPR 797/1955). Conseguentemente, fino al 28.2.2022, gli ANF continuano ad essere erogati. Inoltre, la maggiorazione all’ANF prevista dal D.L. 79/2021, L. 112/2021, come modificato dal D.L. 132/2021, è stata prorogata al 28.2.2022.
Ci sono nuclei familiari che continueranno a percepire l’ANF anche dopo l’entrata in vigore dell’AUU?
Continueranno a percepire l’ANF:
- Nuclei familiari senza figli e senza componenti (fratelli, sorelle o nipoti) inabili;
- Nuclei familiari senza figli in cui sia presente almeno uno dei coniugi inabile e nessun altro componente inabile e nuclei monoparentali senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote in cui solo il richiedente sia inabile;
- Nuclei familiari senza figli ma con componenti (fratelli, sorelle o nipoti) inabili.
Nel mese in cui il figlio compie 21 anni di età spetta l’AUU o la detrazione?
Secondo l’Agenzia delle entrate (circ. 4/E del 2022) dato che le detrazioni sono rapportate al mese e competono dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste e fino a quello in cui sono cessate, la detrazione per figli di età pari o superiore a 21 anni spetta dal mese del compimento dei 21 anni di età del figlio.
SOGGETTI INTERESSATI E REQUISITI
A quali nuclei familiari è riconosciuto l’AUU?
L’assegno (per la determinazione si veda più avanti) è riconosciuto ai nuclei familiarier ogni figlio minorenne a carico e per i nuovi nati a decorre dal settimo mese di gravidanza; per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età (da intendersi 20 anni e 364 giorni), in presenza di una delle condizioni sopra citate (frequentare un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea, ecc.) e per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età (la misura è concessa a prescindere dalle predette condizioni).
Quali sono i requisiti che deve possedere il figlio maggiorenne per dare diritto all’AUU?
Il figlio maggiorenne fino a 21 anni di età deve essere iscritto e frequentare:
- la scuola (sia pubblica che privata) di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali), finalizzata al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore;
- un percorso di Formazione Professionale Regionale (Centri di Formazione Professionale), a cui si accede dopo la scuola media e che normalmente ha una durata di 3 o 4 anni finalizzata a ottenere una Qualifica professionale ovvero, dopo il quarto anno, il Diploma professionale di tecnico (di cui al Capo III del D.lgs. 226/2005);
- percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), sia pubblici che privati, a cui normalmente si accede se in possesso di diploma di scuola superiore, aventi durata annuale e con cui si consegue una specializzazione professionale di 4° livello EQF (cfr. il D.P.C.M. 25 gennaio 2008);
- Istituti Tecnici Superiori (ITS), di durata biennale o triennale, cui normalmente si accede con il diploma di scuola secondaria, conseguendo al termine del percorso una qualifica di "Tecnico superiore" di 5º livello EQF (cfr. il D.P.C.M. 25 gennaio 2008);
- un corso di laurea riconosciuto dall’ordinamento (decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270).
Il richiedente deve essere in possesso di requisiti particolari?
I requisiti soggettivi che il richiedente deve avere, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, per accedere all’assegno sono:
- Essere cittadino italiano o di uno stato membro dell’U.E., o un suo familiare, titolare del diritto di soggiorno permanente, ovvero di un cittadino extra U.E. in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o essere titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- Essere soggetto a imposta sul reddito in Italia;
- Essere residente o domiciliato in Italia;
- Essere o essere stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
I cittadini stranieri possono essere beneficiari dell’AUU?
In merito ai cittadini stranieri, l’INPS (circ. 23/2022) evidenzia che sono inclusi tra i soggetti potenziali beneficiari della misura:
- gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251, e art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale);
- i titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati” (art. 14 della direttiva 2009/50/CE, attuata con il D.lgs 28 giugno 2012, n. 108);
- i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l’Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
- i lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all’articolo 26 del T.U., per i quali l’inclusione tra i potenziali beneficiari dell’assegno è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.
Con riferimento ai familiari di cittadini dell’Unione europea (UE), sono inclusi nella disciplina dell’assegno unico e universale, i titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero i titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente. Sono inoltre inclusi nel beneficio in commento i familiari extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare.
Da chi deve essere presentata la domanda di AUU nel caso in cui i figli hanno in comune un solo genitore?
Nel caso in cui nel nucleo familiare sono presenti figli che hanno in comune un solo genitore deve essere presente una domanda di assegno da parte di ogni coppia di genitori.
È necessario presentare l’ISEE per fruire dell’AUU?
No. In assenza di ISEE, il nucleo di riferimento è accertato in base ai dati autodichiarati in domanda dal richiedente l’assegno, sulla base dei criteri di cui al DPCM 159/2013; in tale ipotesi, spettano gli importi minimi corrispondenti alle diverse situazioni.
È possibile richiedere l’AUU se il figlio non è ancora nato?
Secondo una FAQ dell’INPS, per i nuovi nati l’Assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza. La domanda va presentata dopo la nascita, dopo che è stato attribuito al minore il codice fiscale. Con la prima mensilità di Assegno saranno pagati gli arretrati a partire dal settimo mese di gravidanza. L’Assegno unico non è comunque compatibile con il Premio alla nascita.
Non si deve presentare la domanda all’ottavo mese, ma solo alla nascita, e saranno accreditate d’ufficio due mensilità di Assegno (settima e ottava), oltre a quella corrente.
Se il richiedente già percepisce il RdC deve comunque presentare domanda di AUU?
No. Per i nuclei percettori di Reddito di cittadinanza, l’assegno unico e universale è corrisposto dall’INPS d’ufficio, congiuntamente con il Reddito di cittadinanza e secondo le modalità di erogazione di quest’ultimo, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità, sottraendo la quota di reddito di cittadinanza relativa ai figli che fanno parte del nucleo familiare.
Chi può ricevere l’AUU in caso di figlio in affidamento?
In caso di minore in affidamento temporaneo o preadottivo ai sensi della legge n. 183/1984, occorre distinguere l’ipotesi dell’affido esclusivo a uno soltanto dei genitori da quello condiviso ad entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale.
Nel caso di affidamento esclusivo, la regola generale prevede il pagamento interamente al genitore affidatario. In ipotesi di affidamento condiviso, invece, si può optare per il pagamento ripartito al 50%. In tutti i casi esemplificati, il secondo genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata dal richiedente, accedendo alla domanda con le proprie credenziali.
Infine, può verificarsi l’ipotesi in cui nonostante l’affidamento condiviso del minore il giudice con proprio provvedimento stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente. In tal caso, si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, fermo restando la possibilità dell’altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo, optando per il pagamento ripartito al 50%.
Una ragazza madre che convive deve inserire i dati del compagno, anche se non è il padre?
No, se non è il genitore del figlio per cui si fa richiesta di Assegno unico.
Nel caso uno dei due genitori sia lavoratore all’estero, si ha diritto alla maggiorazione per genitori entrambi con reddito?
Sì, se il genitore che lavora all’estero ha residenza in Italia ed è soggetto al pagamento delle imposte in Italia.
Se il richiedente vive con la figlia, la madre e il fratello quali componenti del nucleo, deve indicare anche loro?
Sì. Il nucleo è quello costituito con le regole ISEE (anche nel caso in cui non sia stato presentato).
Quali permessi di soggiorno consentono di ricevere l’AUU?
Lo straniero può essere destinatario dell’AUU se risulta titolare di un permesso per:
- Lavoro subordinato (artt. 5, 5-bis, 21, 22 del D.lgs n. 286/1998 e successive modificazioni; artt. 9, 13, 14 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni) di durata almeno semestrale;
- Lavoro stagionale (art. 24 del Decreto Legislativo n. 286/98 e successive modificazioni) di durata almeno semestrale;
- Assistenza minori (art. 31, comma 3, del T.U., rilasciato ai familiari per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano);
- Protezione speciale (come modificato da ultimo dal D.L. n. 130/2020, convertito dalla Legge n. 173 del 2020, rilasciato laddove sussistano pericoli di persecuzione o tortura in caso di rientro nel Paese di origine);
- Casi speciali (artt. 18 e 18 bis del T.U. rilasciato a soggetti nei cui confronti siano state accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento).
Quali titoli di soggiorno non consentono di ottenere l’AUU?
Non possono essere inclusi nella platea dei beneficiari i titolari dei seguenti permessi:
- Attesa occupazione (art. 22 del D.lgs n. 286/1998 e successive modificazioni; art. 37 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni);
- Tirocinio e formazione professionale (art. 27, comma 1, lett. f) del D. lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni e art. 40 e 44 bis, commi5 e 6, del D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni);
- Studio (art. 39 D. lgs. n. 286/98 e successive modificazioni; artt. 44 bis, 45 e 46 DPR 394/1999 e successive modificazioni);
- Studenti / tirocinanti / alunni (art. 39 bis D. lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni; artt.44 bis e 45 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni);
- Residenza elettiva (art. 11 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni; Decreto Ministero Affari Esteri 12 luglio 2000);
- Visite, affari, turismo.
Possono fruire dell’AUU anche coloro che hanno la residenza nel Regno Unito?
I cittadini del Regno Unito, ai fini dell’accesso all’Auuf, devono essere considerati equiparati ai cittadini UE se residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020. In tal caso non sono richiesti ulteriori titoli di soggiorno legale diversi da quelli già posseduti a tale data. Diversamente, nei confronti dei cittadini del Regno Unito non residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020, che presentino istanza di assegno unico e universale, si applicheranno le disposizioni dettate in materia di documenti di soggiorno per i cittadini extracomunitari.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E VALORE DELL’ASSEGNO
Come viene determinato il valore dell’AUU?
Il valore dell’assegno è individuato in funzione dell’ISEE e del numero dei figli, oltre alle particolarità legate all’età, alla disabilità degli stessi, o all’età della madre (inferiore a 21 anni), condizioni per le quali sono previste specifiche maggiorazioni.
L’importo erogato è fisso per tutte le rate, salvo il conguaglio che verrà effettuato generalmente nelle mensilità di gennaio e febbraio di ogni anno successivo, in cui si farà riferimento all’ISEE in corso di validità al 31 dicembre dell’anno precedente.
Per il solo anno 2022 l’assegno e la maggiorazione per i figli disabili con età compresa tra i 18 e i 20 anni, con ISEE uguale o inferiore a 15.000 euro, vengono elevati rispettivamente da 85 euro a 175 euro e da 80 euro a un importo compreso tra 85 euro e 105 euro in funzione del grado di disabilità media, grave o non autosufficiente.
Invece, sempre per il solo anno 2022, l’assegno per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni, con ISEE uguale o inferiore a 15.000 euro passa da 85 euro a 175 euro.
Per fruire della maggiorazione riconosciuta nel caso in cui entrambi i genitori sono lavoratori quali sono i redditi di lavoro che devono essere presi in considerazione?
Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista l’erogazione di una maggiorazione base per ciascun figlio minore pari a € 30, in riduzione per ISEE superiore a 15.000 euro fino ad azzerarsi al raggiungimento dell’ISEE di 40.000 euro. Rilevano ai fini della maggiorazione in discorso i redditi da lavoro dipendente o assimilati nonché i redditi da pensione, i redditi da lavoro autonomo o d’impresa ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 2, 50, comma 1, lettere a), c-bis), g) e l), 53, commi 1 e 2, lett. c), e 55 del TUIR, che devono essere posseduti al momento della domanda. In particolare, con riferimento ai redditi da lavoro autonomo di cui al citato articolo 53, comma 2, del TUIR l'INPS precisa che rilevano altresì: i redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali e le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai viceprocuratori onorari.
Esiste una maggiorazione particolare per i nuclei con ISEE basso?
È prevista, per favorire la graduale transizione alle nuove disposizioni, anche una maggiorazione temporanea (per le prime tre annualitàer intero nel 2022, a partire da marzo; pari a 2/3 nel 2023; pari a 1/3 nel 2024 più i mesi di gennaio e febbraio 2025) per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro, in presenza anche della condizione di effettiva percezione, nel 2021, dell’ANF in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.
Quando si deve presentare la domanda di AUU?
La domanda per il riconoscimento dell’assegno è presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione al mese di febbraio dell’anno successivo. L’assegno è riconosciuto dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; in ogni caso, se la domanda è presentata entro il mese di giugno dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto retroattivamente dal mese di marzo.
L’INPS provvede ad erogare l’assegno entro 60 giorni dalla domanda.
In caso di nuove nascite in corso di fruizione dell’assegno, la modifica è comunicata con apposita procedura telematica INPS ovvero presso gli istituti di patronato entro 120 giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell’assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.
Come si deve inviare la domanda di AUU?
A partire dal 1° gennaio 2022, è disponibile sul sito internet dell’INPS, la procedura per la presentazione delle domande di assegno unico universale per i figli a carico. La domanda di assegno unico e universale per i figli è presentata dal genitore una volta sola per ogni anno di gestione e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d’anno e ferma restando la necessità di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per gli eventi sopravvenuti. La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:
- portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Per presentare la domanda si deve utilizzare il Modulo MV70, reperibile sul sito dell’INPS alla sezione “prestazioni e servizi” > “moduli” (https://www.inps.it/prestazioni-servizi/moduli). La richiesta dell’AUU può anche essere effettuata tramite l’app “INPS Mobile”.
È possibile ripartire tra i genitori l’importo dell’AUU?
Ai fini del pagamento “in misura intera” o “ripartita” il richiedente ha la possibilità di scegliere fra tre diverse opzioni previste nella domanda, in particolare:
a) “In accordo con l’altro genitore chiedo che l’intero importo dell’assegno mi sia corrisposto in qualità di richiedente”. Questa opzione è utilizzabile anche nel caso in cui i genitori separati/divorziati, siano comunque d’accordo tra loro sul pagamento in misura intera al richiedente. Inoltre, l’INPS precisa che i genitori coniugati/separati/divorziati, possono optare anche per il pagamento ripartito selezionando una delle altre due opzioni b) o c). In caso di minore in affido esclusivo, il pagamento in misura intera spetta al genitore affidatari; mentre in caso di minore in affido condiviso si può optare per il pagamento ripartito al 50%, selezionando, alternativamente, una delle altre due opzioni, b) o c).
b) “Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall’altro genitore ad indicare la modalità di pagamento della sua quota”;
c) “Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la mia quota di assegno”.
L’altro genitore può modificare la scelta effettuata dal richiedente?
Il secondo genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata dal richiedente accedendo alla domanda con le proprie credenziali.
Se il figlio ha 18 anni può presentare direttamente la domanda di AUU?
I figli maggiorenni possono presentare la domanda di assegno in sostituzione dei loro genitori, richiedendo la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante, eventualmente maggiorata se disabili. La domanda presentata da parte del figlio maggiorenne si sostituisce alla scheda figlio eventualmente già presentata dal genitore richiedente. Resta fermo che, al di fuori del caso degli orfani di entrambi i genitori che possono presentare la domanda per sé stessi, per poter presentare la domanda i figli maggiorenni devono essere a carico ai fini IRPEF dei genitori e, pertanto, possono presentare domanda qualora facenti parte del medesimo nucleo ISEE dei genitori o di uno di essi.
L’INPS (circ. 23/2022) precisa che fanno parte del nucleo dei genitori i figli maggiorenni esclusivamente quando di età inferiore a 26 anni a carico ai fini IRPEF dei genitori stessi, non coniugati e senza figli.
In caso di domanda presentata con errori, è possibile cancellarla o modificarla?
Se ci si accorge di aver commesso un errore nella compilazione della domanda, è possibile cliccare su “Rinuncia”, facendo attenzione a scegliere come motivazione “errore di compilazione” e non “rinuncia alla prestazione”. In questo modo è possibile poi inserire una nuova domanda corretta.
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