Previdenza Complementare
La previdenza complementare nasce con l’obiettivo primario di integrare la pensione pubblica, attraverso l’adesione alle forme di previdenza complementare che offre, oltre ad una serie di forme integrative della pensione pubblica, anche una serie di vantaggi fiscali durante il periodo di adesione e sulle prestazioni. Inoltre, nelle adesioni collettive il lavoratore beneficia del contributo del datore di lavoro.
La disciplina che regola la gestione dei Fondi pensione è contenuta nel D.Lgs. 252/2005 e successive modifiche, oltre ai regolamenti delle diverse forme di previdenza complementare.
I Fondi pensione sono finanziati dai contributi degli aderenti che, nel caso del rapporto di lavoro, possono essere versati dal datore di lavoro e/o essere integrati dal TFR spettante al lavoratore. In quest’ultimo caso le relative regole sono previste dal Decreto 30 gennaio 2007 e dalle istruzioni dell’INPS con la circolare 70/2007.
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TFR
Il TFR spettante alla cessazione del rapporto di lavoro va conferito alla previdenza complementare?
Ciascun lavoratore dipendente è tenuto a scegliere liberamente all’atto dell’assunzione la destinazione del proprio TFR maturando, in particolare (art. 1, c. 758, L. 296/2006):
- se destinare il proprio TFR maturando a un fondo di previdenza complementare;
- se mantenere il proprio TFR in azienda, con obbligo di trasferirlo al fondo tesoreria INPS quando l’azienda occupa 50 e più addetti.
Quale è la tempistica per operare la scelta di destinazione del TFR?
La tempistica per operare la scelta è fissata in sei mesi decorrenti dalla data di assunzione, per i dipendenti assunti dal mese di gennaio 2007 in poi. Trascorsi i 6 mesi senza che il lavoratore abbia operato una scelta (cd scelta tacita), interviene il trasferimento automatico (a decorrere dal mese successivo) del TFR maturando al fondo negoziale previsto dagli accordi o contratti collettivi anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale ovvero, in mancanza di un accordo collettivo di riferimento: – il TFR veniva trasferito, fino al mese di settembre 2020, al FONDINPS, soppresso dall'art. 1, c. 173, L. 205/2017 - D.M. 85, 31.3.2020); – dal mese di ottobre 2020, alla forma pensionistica complementare «COMETA», (art. 2, c. 2, decreto interministeriale 85/2020; INPS, msg. 3600/2020). Per quanto riguarda i lavoratori iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria precedentemente al 29 aprile 1993, va effettuata la scelta sulla destinazione del TFR maturando, negli stessi termini e con le modalità indicate, tuttavia, per tali soggetti, il legislatore, in funzione della maggior anzianità lavorativa, ha previsto un regime particolare che permette anche il conferimento di una sola parte del TFR.
Gli accordi collettivi, anche aziendali, possono stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare alla previdenza complementare. Se l'accordo non fissa una percentuale minima del TFR maturando da destinare alla previdenza complementare, il conferimento sarà totale.
Cosa succede in caso di scelta esplicita di destinazione del TFR?
La scelta di destinare i TFR al fondo pensione è irrevocabile e ciò comporta l’adesione al fondo stesso, mentre la scelta di mantenere il TFR in azienda potrà, invece, essere revocata.
Per le aziende con almeno 50 addetti, il TFR che rimane in azienda, per scelta del lavoratore, dovrà essere trasferito al fondo tesoreria dell’INPS.
Con quale modalità si esprime la scelta del TFR maturando?
Il lavoratore effettua la propria scelta attraverso la compilazione del modulo predisposto, TFR2 (D.M. 22.3.2018) per i nuovi assunti dal gennaio 2007, messo a disposizione a cura del datore di lavoro) che avrà cura di conservare il modulo stesso controfirmato per ricevuta, al lavoratore.
Quali sono gli adempimenti del datore di lavoro a seguito dei seguenti comportamenti del lavoratore: 1. Se sceglie di destinare il TFR alla previdenza complementare?
Il datore di lavoro versa il TFR (con eventuali contributi se il lavoratore ha operato anche l’iscrizione con i contributi) con riferimento anche al TFR pregresso compreso tra il mese successivo alla data della scelta (soggetti nuovi assunti dal gennaio 2007). Per i lavoratori assunti nel periodo 1.1.2007–30.6.2007, il versamento non poteva avvenire prima dell'1.7.2007.
Quali sono gli adempimenti del datore di lavoro a seguito dei seguenti comportamenti del lavoratore: 2. Se non compie nessuna scelta nei 6 mesi di tempo previsti?
Il datore di lavoro provvederà a versare il TFR maturando alla forma pensionistica prevista contrattualmente o aziendalmente ovvero istituita in ambito regionale ovvero, in mancanza, in via residuale, al fondo COMETA (dall'ottobre 2020 mentre prima al FONDINPS, soppresso dall'art. 1, c.173 della L. 205/2017; v. D.M. 85/2020).
Quali sono gli adempimenti del datore di lavoro a seguito dei seguenti comportamenti del lavoratore: 3. Se sceglie di mantenere il TFR presso il datore di lavoro che occupa almeno 50 addetti?
Il TFR maturando va versato dalla data di assunzione al fondo tesoreria INPS, maggiorato delle rivalutazioni riferite alle mensilità antecedenti quelle dell’effettivo. Il primo versamento al fondo decorre dal mese successivo la scelta del lavoratore.
Quali sono gli adempimenti del datore di lavoro a seguito dei seguenti comportamenti del lavoratore 4. Se sceglie di mantenere il TFR presso il datore di lavoro che occupa meno di 50 addetti?
Il datore di lavoro gestisce l’erogazione del TFR e delle eventuali anticipazioni ai sensi dell’art. 2120 del cod. civ e delle regole previste dai contratti collettivi, rivalutando le somme liquidate applicando la rivalutazione annua pari a:
- 1,5% in misura fissa annua;
- 75% dell’indice ISTAT maturato rispetto al dicembre dell’anno precedente.
Adesione
Non sono più lavoratore dipendente da pochi mesi. A quale fondo pensione posso aderire?
Oltre ai fondi pensione istituiti per i lavoratori dipendenti dalla negoziazione collettiva e a quelli aperti di regola previsti per i lavoratori autonomi, ci sono le forme di previdenza individuale istituiti, in base alla disciplina della previdenza complementare, da parte delle compagnie assicurative (cosiddetti Pip). Ne caso in cui non sussista alcuna posizione nel Fondo pensione disciplinato dalla contrattazione collettiva applicata al precedente rapporto di lavoro, è possibile aderire ad un PIP e contribuire direttamente al relativo finanziamento.
Cos’è un PIP? E un Fondo aperto?
Il PIP (Piano individuale pensionistico) è una forma pensionistica complementare realizzata attraverso un contratto di assicurazione sulla vita a cui è possibile aderire solo su base individuale indipendentemente dall’attività lavorativa. Il PIP non può essere destinatario di conferimento del TFR per i lavoratori dipendenti del settore pubblico (o con modalità tacite per i lavoratori dipendenti del settore privato). I PIP sono costituiti sotto forma di patrimonio separato e autonomo rispetto a quello della compagnia che li istituisce in quanto è destinato esclusivamente al pagamento delle prestazioni agli iscritti; non può essere utilizzato per soddisfare i diritti vantati dai creditori della società. Un fondo pensione aperto è una forma pensionistica istituita da banche, SGR, imprese d’investimento e imprese di assicurazione rivolta a tutti. Possono aderire a tali fondi anche soggetti che non svolgono attività lavorativa. L’adesione è consentita su base individuale ovvero su base collettiva, in quest’ultimo caso è previsto il contributo del datore di lavoro e, nella prevalenza dei casi, anche il versamento del TFR. I fondi pensione aperti sono istituiti come patrimonio di destinazione, separato e autonomo ai sensi dell’art. 2117 del codice civile, con delibera dell’organo di amministrazione della società.
Come pensionato titolare di una pensione di vecchiaia si può aderire alla previdenza complementare?
Il pensionato di vecchiaia non può aderire alla previdenza complementare, se non nel caso in cui continui a svolgere attività di lavoro dipendente, mentre può aderirvi il pensionato titolare di una pensione anticipata o di invalidità a condizione che l’adesione avvenga almeno un anno prima del compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia nel regime di previdenza obbligatoria a cui appartiene.
Un lavoratore dipendente, assunto da un’azienda che applica un CCNL che a sua volta prevede l’adesione ad un fondo collettivo, può non aderire al fondo collettivo e iscriversi ad un fondo aperto?
L’adesione a qualsiasi fondo pensione è sempre volontaria. Si può quindi aderire ad un fondo aperto, anche nella situazione descritta, tenendo conto che con l’adesione individuale a una forma pensionistica (fondo aperto o PIP) diversa da quella prevista dagli accordi collettivi o dal regolamento aziendale, non riceve automaticamente il contributo del datore di lavoro previsto da tali accordi o dal regolamento.
Prestazioni
Quali prestazioni eroga un Fondo pensione?
Durante la fase di accumulo dei contributi, è possibile chiedere al fondo una somma a titolo di anticipazione o di riscatto sempreché sussistano i presupposti individuati dalla normativa e dal fondo pensione.
Una volta raggiunti i requisiti per la pensione obbligatoria e potendo far valere almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare, è possibile ottenere una rendita pensionistica, oppure optare per la liquidazione in forma di capitale fino a un massimo del 50% del montante accumulato ed il resto in rendita pensionistica.
L’intera liquidazione in forma di capitale della posizione individuale è possibile solo se:
- l’importo della pensione complementare è esiguo (quando cioè la conversione in rendita del 70% del montante accumulato risulta inferiore alla metà dell’importo annuo dell’assegno sociale, pari nel 2022 a 3.042,72 euro cioè la metà di 6.085,43 euro);
- oppure se il richiedente ha aderito alla previdenza complementare prima del 29 aprile 1993 (cosiddetto “vecchio iscritto”) iscrivendosi a un fondo pensione preesistente (cioè un fondo già istituto alla data del 15 novembre 1992).
Inoltre, è possibile ottenere la Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) che consiste nell’erogazione frazionata di tutto o parte del montante accumulato da un aderente a una forma pensionistica sotto forma di rendita, fino al conseguimento dell’età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia, al verificarsi di determinate condizioni previste dalla legge (v. oltre).Infine è possibile a determinate condizioni (v. dopo), chiedere il riscatto di quanto accumulato o di una parte.
Quando è possibile chiedere anticipazioni al Fondo pensione?
Per sostenere spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, che riguardano l’iscritto, il coniuge e i figli: si può ottenere fino al 75% della posizione individuale maturata. La richiesta può essere inoltrata in qualsiasi momento.
Per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli: si può ottenere fino al 75% della posizione individuale maturata. La richiesta può essere inoltrata soltanto dopo otto anni di partecipazione alla previdenza complementare.
Per ulteriori esigenze non documentate è possibile ottenere: fino al 30% della posizione individuale maturata. La richiesta può essere inoltrata solo dopo 8 anni di partecipazione alla previdenza complementare. Le anticipazioni possono essere chieste più volte, nei limiti indicati, fermo restando che le stesse riducono l’importo del capitale accumulato.
Finanziamento
Quale è la fonte di finanziamento dei fondi pensione?
Occorre fare una distinzione in base alla qualifica di appartenenza dell’interessato:
Per Lavoratori dipendenti:
- Contribuzione a carico lavoratore e datore di lavoro/committente2 (accordi collettivi anche aziendali possono fissare la misura minima). Il lavoratore può decidere in ogni caso di conferire della contribuzione alla previdenza complementare anche in assenza di accordi collettivi e il datore di lavoro può concordare, anche in assenza di accordi collettive di contribuire alla forma pensionistica cui il lavoratore ha aderito;
- conferimento del TFR maturando.
I lavoratori possono inoltre determinare liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico e la contribuzione può essere determinata in cifra fissa o in percentuale della retribuzione utile al TFR o con riferimento a elementi particolari della retribuzione stessa.
Per i Soci di cooperative la contribuzione è dovuta in relazione alla tipologia contrattuale intrattenuta dai soci oltre al rapporto associativo:
- in percentuale della retribuzione utile al TFR ovvero della retribuzione imponibile contributiva (rapporto subordinato);
- in percentuale del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF (rapporto autonomo).
Nel caso dei lavoratori autonomi
- contribuzione a carico dei lavoratori autonomi e liberi professionisti;
- la contribuzione può essere determinata in cifra fissa o in percentuale del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF.
Altri soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o d’impresa e di soggetti fiscalmente a carico di altri, il finanziamento è attuato dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico.
Cosa comporta il mancato versamenti dei contributi previsti da parte del datore di lavoro?
Il mancato versamento della contribuzione ai fondi collettivi da parte del datore di lavoro determina un inadempimento contrattuale del datore di lavoro con la conseguenza che il lavoratore potrà agire innanzi al giudice civile per la tutela della propria posizione contrattuale. Inoltre, si realizza una violazione dell'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006, secondo il quale i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva.
Regime fiscale
I contributi versati ai fondi pensione che regime fiscale hanno?
I contributi versati dal lavoratore alla forma pensionistica complementare, sono deducibili dal reddito complessivo fino al limite di 5.164,57 euro all’anno.
Tale importo comprende l’eventuale contributo del datore di lavoro e i versamenti effettuati a favore dei soggetti fiscalmente a carico per l’importo da questi non dedotto, nonché i contributi versati per reintegrare eventuali anticipazioni già ottenute. È esclusa dalla deduzione la quota del TFR versata.
Gli eventuali contributi versati e non dedotti (inclusi quelli che superano il limite annuo di 5.164,57 euro) vanno comunicati al fondo pensione entro l’anno successivo al versamento affinché non vengano assoggettati a tassazione al momento dell’erogazione delle prestazioni.
Quale è il regime fiscale delle prestazioni erogate dai fondi pensione?
Le somme erogate dai Fondi a titolo di pagamento della prestazione pensionistica (in rendita o capitale): sono assoggettate alla ritenuta del 15%. Tale percentuale si riduce in funzione dell’anzianità di partecipazione al sistema di previdenza complementare; se questa è superiore a 15 anni, l'aliquota diminuisce dello 0,30% per ogni anno di successiva partecipazione fino al limite massimo di riduzione pari a sei punti percentuali. La base imponibile su cui è applicata la ritenuta di imposta al momento del pagamento delle prestazioni non considera i contributi versati e non dedotti, nonché i rendimenti (già tassati in fase di accumulo). Le anticipazioni per spese sanitarie sono tassate con un’aliquota agevolata che varia tra il 15% e il 9%, in base al numero di anni di partecipazione alla previdenza complementare. A tutte le altre tipologie di anticipazione viene applicata, invece, l’aliquota ordinaria del 23%. I riscatti della posizione individuale a seguito di cessazione dell’attività lavorativa sono tassati con l’aliquota del 23%. Nei casi di riscatto per inoccupazione di durata non inferiore a 12 mesi (non superiore ai 48 mesi), mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria/straordinaria e invalidità, si applica un’aliquota agevolata che varia tra il 15% e il 9%, in base al numero di anni di partecipazione alla previdenza complementare. La Rita cioè la rendita anticipata è soggetta ad una ritenuta a titolo di imposta definitiva pari al 15%. L’aliquota del 15% si riduce di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione alla forma pensionistica superiore al 15°, a decorrere dall’1/01/2007, fino ad un massimo del 9%. Gli anni antecedenti a tale data si computano fino ad un massimo del 15%
Nozione e destinatari
Solo i lavoratori possono aderire alla previdenza complementare?
I soggetti destinatari delle norme in argomento sono:
- i lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici, compresi i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali diverse dal contratto a temo indeterminato (fondi a contribuzione definita);
- i lavoratori autonomi e i liberi professionisti (fondi a contribuzione definita e a prestazione definita), si ritiene vi possano rientrare anche i collaboratori;
- i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate (fondi a contribuzione definita);
- le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari), anche se non iscritti al fondo specifico previsto (fondi a contribuzione definita).
Un socio di cooperativa può aderire ad un Fondo pensione?
Sì a condizione però che oltre che socio, sia inquadrato anche in una delle tipologie contrattuali previste dall'art. 1, c. 3, L. 142/2001, ossia al rapporto di lavoro subordinato o autonomo che sia affianca a quello associativo.
Cosa sono i Fondi pensione aperti? Quali sono quelli chiusi?
Il sistema della previdenza complementare si basa sulla suddivisione in:
Fondi pensione negoziali: sono forme pensionistiche complementari istituite nell’ambito della contrattazione collettiva (nazionale o aziendale). A questa tipologia appartengono anche i fondi pensione cosiddetti territoriali, istituiti cioè in base ad accordi tra rappresentanti di datori di lavoro e lavoratori appartenenti a un determinato territorio (cd Fondi chiusi);
Fondi pensione aperti: sono forme pensionistiche complementari istituite da banche, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio (SGR) e società di intermediazione mobiliare (SIM). I fondi pensione aperti possono raccogliere adesioni su base individuale e collettiva.
Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP): sono forme pensionistiche complementari istituite dalle imprese di assicurazione. I PIP possono raccogliere adesioni solo su base individuale.
Fondi pensione preesistenti: sono forme pensionistiche complementari così chiamate perché già istituite prima del D.Lgs. n. 124 del 1993 che ha introdotto per la prima volta una disciplina organica del settore.
Versamento del TFR all’INPS
A quanto ammonta e con quale tempistica la somma da versare al fondo tesoreria dell’INPS?
Il versamento del TFR all’INPS è pari ad un contributo corrispondente alla quota di TFR (calcolata secondo le regole dell’art. 2120 c.c.) dei dipendenti del settore privato e va effettuato con cadenza mensile unitamente ai contributi previdenziali e assistenziali mediante il flusso Uniemens.
Le quote di TFR da versare assumono, in base a quanto stabilito dal D.M. 30.01.2007 la natura di contribuzione obbligatoria alla quale si applica, ai fini dell’accertamento e la riscossione, la normativa relativa alla contribuzione previdenziale/assistenziale.
Come si calcola la soglia dei 50 addetti?
Occorre innanzitutto distinguere:
- per i datori di lavoro in essere al 31.12.2006: i 50 addetti si calcolano come media dei dipendenti occupati nell’anno 2006;
- per i datori di lavoro che hanno iniziato o iniziano l’attività successivamente al 31.12.2006: si tratta di individuare la media dei dipendenti occupati nell’anno di costituzione, vale a dire dalla data di costituzione al 31 dicembre. Pertanto, per verificare se si rientra nell’obbligo occorre attendere il 31 dicembre. Se dal calcolo della media il risultato è di almeno 50 addetti, si provvederà al versamento anche ai periodi pregressi (dal mese di costituzione). Si computano tutti i lavoratori dipendenti a prescindere dalla tipologia contrattuale (tempo determinato, stagionale, apprendistato, inserimento/reinserimento, intermittente, domicilio, ecc.), dall’orario di lavoro e dall’assenza del lavoratore, sempre che, in sua sostituzione, non sia stato assunto un altro lavoratore (in caso contrario computerà il sostituto). I part time si contano in proporzione (D.Lgs. 81/2015). In particolare:
- i lavoratori somministrati si computano in capo all’impresa di somministrazione; – i lavoratori distaccati (Italia e estero) si computano in capo al distaccante;
- i soci di cooperative contano se titolari anche di contratti di lavoro Per il calcolo occorre tenere conto delle giornate teoriche previdenziali (INPS circ. 70/2007) e pertanto, la sommatoria delle giornate sarà divisa per 312 ovvero per un numero proporzionalmente ridotto in caso di inizio dell’attività in corso d’anno (il valore che determina il risultato 50, e che fa scattare l’obbligo del versamento, è, per l’intero anno, pari a 15.600 giornate). I risultati che determinano un valore con cifre decimali sotto la soglia di 50 unità non comportano l’obbligo del versamento al fondo tesoreria (non sono previsti arrotondamenti, conseguentemente un risultato pari a 49,99 esclude l’obbligo del versamento all’INPS. Il contributo pari al TFR, una volta determinato, va ridotto dello 0,50% dovuto al FPLD o misura ridotta per i dipendenti ai quali si applicano sgravi contributivi.
In caso di datori con almeno 50 addetti, il TFR non devoluto al fondo pensione va versato all’INPS per tutti i lavoratori?
La risposta è negativa in quanto esistono dei rapporti di lavoro rispetto ai quali il TFR non devoluto alla previdenza complementare e resta in gestione dell’azienda. Si tratta di:
- soggetti con rapporto di lavoro inferiore a 3 mesi (contratti a tempo determinato);
- lavoratori a domicilio;
- impiegati, quadri e dirigenti iscritti ENPAIA;
- lavoratori per i quali i contratti collettivi nazionali (anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello) prevedono la corresponsione periodica del TFR o accantonamento delle stesse quote a soggetti terzi (esempio Casse Edile, nel settore dell’edilizia);
- lavoratori stagionali del settore agro alimentare.
Una volta stabilita la soglia occupazionale come influiscono le successive variazioni di organico?
Innanzitutto, la regola principale è che le successive variazioni di organico, una volta determinato, sono irrilevanti, anche nell’eventualità di operazioni straordinarie (acquisizioni, fusioni, scissioni ecc.)
In particolare:
- l’azienda con almeno 50 addetti che acquisisce lavoratori, per effetto di operazioni societarie (o per cessione di contratto), deve versare il TFR all’INPS dei lavoratori acquisiti anche se provenienti da impresa esclusa dall’obbligo (meno di 50 addetti );
- l’azienda con meno di 50 addetti che acquisisce lavoratori, per effetto di operazioni societarie (o per cessione di contratto) provenienti da impresa con almeno 50 addetti, dovrà versare il TFR all’INPS limitatamente ai dipendenti acquisiti.
In caso di versamenti indebiti al Fondo tesoreria INPS cosa succede?
Qualora il datore di lavoro, pur privo dei requisiti costitutivi dell'obbligo contributivo, versi la contribuzione al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei TFR l’INPS procederà a revocare il Codice autorizzazione e:
- a partire dal mese di revoca i datori di lavoro interessati non potranno più operare con Fondo di Tesoreria;
- i versamenti pregressi di quote di TFR al Fondo di Tesoreria, effettuati – in assenza dei presupposti dell'obbligo contributivo – da aziende con regolarità contributiva, sono ritenuti validi a tutti gli effetti di legge e non verranno rimborsati;
- in mancanza del requisito della regolarità contributiva, l'obbligo di erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 2120 c.c., seppur relative alle quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria, rimane definitivamente e per l'intero importo in capo al datore di lavoro. Pertanto, il datore di lavoro che non abbiano provveduto a regolarizzare nel termine di 15 giorni le irregolarità contributive, possono, nel termine della prescrizione ordinaria (art. 2946 c.c.), decorrente dalla data di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, presentare istanza di restituzione delle somme indebitamente versate al predetto Fondo.
Prestazioni del Fondo tesoreria INPS
Il TFR devoluto all’INPS quali prestazioni eroga?
Il Fondo di Tesoreria è deputato ad erogare il trattamento di fine rapporto e le relative anticipazioni secondo le consuete modalità di cui all’art. 2120 c.c., in riferimento alla quota maturata dal dipendente a far data dal 1° gennaio 2007.
Le quote di TFR accantonate precedentemente sono erogate, sia in forma di anticipazione che di erogazione definitiva in caso di cessazione del rapporto di lavoro, dallo stesso datore di lavoro.
In ogni caso la liquidazione delle prestazioni viene effettuata integralmente dal datore di lavoro, anche per la quota parte di competenza del Fondo.
Come vengono recuperate dal datore di lavoro le anticipazioni di TFR effettuate per conto dell’INPS?
Nella denuncia mensile riferita al mese di erogazione del TFR, le aziende provvedono al conguaglio delle quote di TFR corrispondenti ai versamenti al Fondo di Tesoreria, a valere sui contributi dovuti, in base al seguente ordine di priorità: 1) contributi dovuti al Fondo di Tesoreria; 2) in caso di incapienza, contributi obbligatori dovuti all’INPS.
A quali anticipazione ha diritto il lavoratore il cui TFR o parte del TFR è stato devoluto al Fondo tesoreria dell’INPS?
Alle stesse previste dall’art. 2120 del cod. civ. in caso di TFR rimasto in azienda e sulla base degli stessi criteri cioè nel limite massimo del 70% del TFR maturato:
- Anticipazione concessa per acquisto prima casa;
- Anticipazione per spese sanitarie
Le anticipazioni sono calcolate sull’intero valore del TFR maturato dal lavoratore, sommando la quota parte di pertinenza del datore di lavoro con quella spettante al Fondo.
Dette anticipazioni sono erogate integralmente dal datore di lavoro, a valersi primariamente sugli importi maturati in virtù degli accantonamenti effettuati fino al 31 dicembre 2006.
Nei casi in cui l’importo complessivo dell’anticipazione eccede la quota maturata presso il datore di lavoro, questi effettua il pagamento anche della quota residua da porre a carico del Fondo, salvo conguaglio da effettuarsi con le medesime modalità precedentemente esposte.
Rendita temporanea anticipata (Rita)
Quali sono le condizioni per poter chiedere la Rita?
L’aderente può chiedere al proprio Fondo pensione (diverso da quelli a prestazioni definite) la Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) in presenza delle seguenti condizioni:
- cessazione dell'attività lavorativa;
- maturazione dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia nel regime di appartenenza (67 anni di età fino più speranza di vita dal 2027) entro i 5 anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa;
- requisito contributivo complessivo minimo di 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
- almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare.
In alternativa la RITA può inoltre essere richiesta dagli aderenti che:
- sono inoccupati da più di 24 mesi;
- maturano i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia entro i 10 anni successivi
- e hanno almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare.
In cosa consiste la Rita?
Il Fondo pensioni eroga ratealmente, in un numero di rate individuate dal Fondo (per la Covip non più di 3 rate annuali) un anticipo di quanto accumulato o dell’ammontare del montante scelto dall’iscritto.
L’eventuale quota del montante accumulato non richiesto a titolo di Rita sarà gestita e concessa alle condizioni previste al momento dell’adesione dell’interessato in tema di trasferimento della posizione individuale. In caso di esercizio di tale facoltà, il trasferimento dovrà riguardare l'intera posizione individuale e, quindi, anche la parte impegnata a titolo di RITA, con conseguente revoca della stessa.
Inoltre, nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, sulla porzione residua della posizione individuale - che continuerà ad essere gestita dalla forma pensionistica complementare - l'iscritto può chiedere anticipazioni e riscatti in base alla normativa di settore e usufruire al momento della maturazione dei requisiti pensionistici ordinari delle prestazioni in capitale e/o rendita.
Cosa succede alla RITA in caso di decesso dell’iscritto?
In caso di decesso dell'iscritto in corso di percezione della RITA, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, potrà essere riscattato secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 3, del D.Lgs. 252/2005. In pratica l'intera posizione individuale residua maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche.
Riscatto della posizione del Fondo pensione
Quali sono le forme di riscatto previste per legge?
Per legge sono previste due forme di riscatto:
Riscatto della posizione individuale in forma parziale, nella misura del 50% della posizione individuale maturata nei casi di:
- cessazione dell’attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi
- mobilità, licenziamento, cassa integrazione ordinaria o straordinaria
Riscatto totale nei casi di:
- invalidità permanente, da cui deriva una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo;
- inoccupazione oltre i 48 mesi;
- perdita dei requisiti di partecipazione al fondo (ad esempio per licenziamento).
È possibile chiedere l’anticipazione di somme al Fondo quando è già stato fatto un riscatto?
Si, anche dopo aver riscattato il 50% del montante maturato (in caso di inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria) è possibile richiedere un’anticipazione.
Portabilità dei contributi ai Fondi pensione
I contributi versati in un fondo pensione possono essere trasferiti ad un altro?
In caso di perdita dei requisiti di partecipazione ad un fondo pensione, l’interessato può trasferire quanto accumulato ad altro fondo da lui prescelto.
Inoltre, decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l'aderente ha facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica (qualsiasi forma, anche da collettiva a collettiva). Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche prevedono esplicitamente la predetta facoltà e non possono contenere clausole che risultino, anche di fatto, limitative del suddetto diritto alla portabilità dell'intera posizione individuale (art. 14 D.Lgs. 252/2005).
In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali.
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